Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti
prescrizioni e divieti:
a) È fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi
a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o
brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di
incendio.
b) È vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con
materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di
alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti
dal gestore.
d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il
propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di
almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
e) Ai sensi dell’art.56 della L.R. n. 3/2014:
e1) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il
limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere
concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
e2) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi,
sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo
immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
e3) Per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 meri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle
prescrizioni di massima vigenti.
f) I Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte
le precauzioni per prevenire gli incendi.
g) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle rispettive
competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione.
h) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.