AVVISO PUBBLICO - STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER INCENDI BOSCHIVI DAL 22/06/2026 AL 15/10/2026

La Regione Abruzzo, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22 Giugno 2026 ha dichiarato lo STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI dal 22 GIUGNO 2026 al 15 OTTOBRE 2026 PRESCRIZIONI E DIVIETI NELLE ZONE BOSCATE

Descrizione

Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti
prescrizioni e divieti:
a) È fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi
a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o
brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di
incendio.
b) È vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con
materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di
alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti
dal gestore.
d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il
propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di
almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
e) Ai sensi dell’art.56 della L.R. n. 3/2014:
e1) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il
limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere
concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
e2) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi,
sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo
immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
e3) Per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 meri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle
prescrizioni di massima vigenti.
f) I Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte
le precauzioni per prevenire gli incendi.
g) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle rispettive
competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione.
h) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.

Date e orari

2026 15 lug

11:15 - Inizio evento

2026 15 ott

11:15 - Fine evento

Pagina aggiornata il 15/07/2026