Accensione fuochi all'aperto sul territorio comunale - ordinanza

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Data:

06 mag 2024

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ORDINANZA N. 2 /2024 - COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO - IL SINDACO

  1. Il materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, deve essere gestito mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica.
  2. E’ consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, in alternativa all’impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell’art. 185 del D.lgs. n. 152/2006, o all’accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
  • Le attività devono essere effettuate esclusivamente nel periodo che va dal 1° Ottobre al 15 Aprile, non prima delle ore 06,00 e non oltre le ore 12,00;
  • Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia, con divieto di abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai o tizzoni;
  • La combustione deve essere effettuata in cumuli di piccole dimensioni, avendo cura di isolare la zona interessata mediante una fascia libera da residui vegetali, nonché di limitare l’altezza ed il fronte dell’incendio;
  • La combustione deve avvenire ad una distanza da edifici di terzi non inferiore ai 100 metri;
  • Possono essere destinati alla combustione scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti quantitativi non superiori ai 3 metri steri per ettaro al giorno;
  • Le operazioni debbono svolgersi in assenza di forte vento e, preferibilmente, in giornate aventi un limitato tasso di umidità nell’aria;
  • Nelle aree agricole adiacenti boschi, macchie, pinete, selve, oppure ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito in cui gli scarti vengono inceneriti;
  • Non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio incendio entro una fascia inferiore ai 100 metri da strade e grandi vie di comunicazione;
  • Il fumo generato dalla combustione non deve comunque diffondersi sulla sede viaria delle strade pubbliche;
  • Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza debbono essere recuperate e, se ne ricorrono i presupposti, distribuite sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti;
  1. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui agricoli e forestali è sempre vietata;
  2. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di esigenze locali;
  3. Nel centro abitato e nel raggio di 200 metri da esso, è assolutamente VIETATO, da parte di chiunque, la bruciatura di residui vegetali e non vegetali provenienti dalla pulizia di terreni, giardini, orti, spazi coperti e scoperti, ecc.
  4. E’ fatto DIVIETO assoluto di riversare, accumulare e/o bruciare foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla pulizia di terreni agricoli, orti, giardini,ecc., sulle strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) o aperte al pubblico presenti sul territorio.

Sempre che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai precedenti punti saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.
Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio durante il periodo di divieto assoluto previsto dalla Regione Abruzzo, che va dal 1° Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 1.032,00 ad un massimo di euro 10.329,00, ai sensi dell’art.10 della Legge 21.11.2000, n. 353, e ss.mm.ii., nonché inoltrata informativa all’Autorità Giudiziaria.
Inoltre, sempre che il fatto non costituisca reato, nel caso di combustione di materiale diverso da quello su richiamato (es. materie plastiche) sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 250.00 ad un massimo di euro 1.000,00.

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Il Sindaco

Pagina aggiornata il 30/09/2024