VISTO il codice della strada emanato con D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato codice della strada, emanato con D.P.R.495/1992 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO opportuno mantenere in idonee condizioni la viabilità delle strade comunali;
DATO atto che in particolar modo nella stagione primaverile-estiva è maggiore l’effetto sulla visibilità di guida per effetto di rami e piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e riducono la visibilità stradale;
SI RENDE NOTO
- che i proprietari e coltivatori dei terreni adiacenti le strade pubbliche hanno l’obbligo di eseguire tutte le opere di manutenzione e sistemazione necessarie a garantire la normale viabilità come previsto dalle vigenti norme;
- tenuto conto che le infrazioni comportano l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative, si riportano, di seguito, gli articoli 29 e 31 del codice della strada, emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285:
Art. 29. Piantagioni e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 31. Manutenzione delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 641.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La Polizia Municipale è l’organo addetto alla vigilanza dell’applicazione delle citate disposizioni.