REGIONE ABRUZZO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZONE CIVILE
Servizio Emergenze di Protezione Civile
La Regione Abruzzo, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n…. del . Giugno 2025 ha dichiarato lo
STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI
Dal 15 GIUGNO al 15 OTTOBRE 2025
PRESCRIZIONI E DIVIETI NELLE ZONE BOSCATE
Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le
seguenti
prescrizioni e divieti:
a) E’ fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare
apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che
producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque
pericolo mediato o immediato di incendio.
b) E’ vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o
nei boschi.
c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei
rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali
metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere
immediatamente spenti dal gestore.
d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta
a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei
rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
e)Ai sensi dell’art.56 della L.R. n. 3/2014:
e1) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi
entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto
potranno essere concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
e2) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento
fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa
creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei
sentieri che li attraversano;
e3) Per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 meri dal bosco si applicano le disposizioni di
cui alle prescrizioni di massima vigenti.
f) I Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad
adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
g) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle
rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la
più ampia diffusione.
h) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
(ai sensi dell’art.3 del D.lgs del 2 gennaio 2018 n. 1)
N. 01/APC/2025