ORDINANZA SINDACALE SU GESTIONE VERDE PRIVATO

Data:

07 mag 2026

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Descrizione

IL SINDACO
Premesso che:
- l’art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere 
le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami 
delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la 
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e 
dalla angolazione necessaria;
- il comma 1 dell’art. 17 del vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 29/11/2012 obbliga i 
proprietari dei fondi a tenere le aree non coltivate sempre decespugliate;
- con l’inizio della stagione estiva, in maniera ricorrente pervengono segnalazioni 
da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e 
non, di proprietà privata, posti sia all’interno che all’esterno dei Centri Abitati;
- nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in 
stato di abbandono o verso i quali, i proprietari, omettono di effettuare i necessari 
interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di 
erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono 
oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica 
stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la 
fruibilità dei marciapiedi;
- nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti inedificati, giardini 
privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di 
recinzione, che evidenziano effettivo degrado, divenuti nel contempo ricettacolo 
di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e insetti, 
cinghiali e di fatto costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
- è inoltre segnalata, la presenza di facciate e strutture di unità immobiliari (talvolta 
anche abitate, ma prive di ogni necessaria attività di manutenzione) in stato di 
abbandono e di degrado, arrecando un danno, al decoro urbano e dell'immagine 
cittadina, con potenziale causa di pregiudizio delle strutture edilizie, 
specialmente in muratura;
- lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od 
altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, voltatili e di animali in 
genere) e di aree verdi favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;
Rilevato che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene 
pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e 
dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della 
qualità e dell'immagine del paese;
Considerato che la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente, quale 
bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di 
tutta la collettività;
Dato atto:
- che questa Amministrazione, ha avviato un'importante azione tesa alla 
complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio;
- che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare 
comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei 
cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono 
situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della 
vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile 
cittadina;
Considerato che le situazioni di incuria e di degrado descritte concorrono a 
ledere o sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico 
sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e 
pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;
Ritenuto utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private, a 
porre in essere, i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà 
immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono, con particolare 
riguardo, a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;
Visto il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n.
285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed 
integrazioni;
Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 ″Legge quadro in materia di incendi 
boschivi″;
Visti gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità 
per anni arrecati da incendi dolosi e colposi;
Visti gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) 
del Codice Civile;
Vista la legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi 
boschivi); Visto il Titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di 
prevenzione incendi; 
Visto l’art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
Richiamato l’art. 54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il 
quale prevede che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti 
anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 che stabilisce l'importo delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni regolamentari e 
delle ordinanze comunali;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773
Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 così come modificata dalla legge 
125 del 24.07.08;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 50 in data 29/11/2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la nota Prefettizia prot. n. 49040 del 21.06.2022;
Vista la nota della Regione Abruzzo pervenuta in data 30/05/2023 al prot. n. 5796;
Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e 
che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento 
ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato 
nel personale del Servizio di Polizia Locale;
Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
O R D I N A
Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, 
ecc. dismesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a 
verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- ai proprietari di immobili;
- ai responsabili dei cantieri edili;
- ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti 
all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di lotti urbanizzati e non 
edificati; ciascuno per le rispettive 
competenze:
1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, 
ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le 
aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della 
vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di 
malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, 
nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi (in particolar modo 
esplicitamente per la prevenzione degli incendi, per tutto il periodo estivo è 
obbligo porre in essere le suindicate condizioni, al fine di creare una idonea 
fascia parafuoco di isolamento che deve prolungarsi per 15 metri dal ciglio 
delle strade e altrettanti dagli altri confini);
2. di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, al taglio dei rami 
delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio 
stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con 
conseguente rimozione dei residui vegetali;
3. le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono 
essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o 
proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche 
se abbandonati da terzi;
4. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, 
opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, 
reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili 
e di animali in genere;
5. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e 
degli immobili oggetto della presente disposizione;
6. nel periodo dal 1 giugno al 31 Ottobre, stabilito di “grave pericolosità” a 
rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della 
legge 353 del
21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo 
potenzialmente, possono determinare l'innesco d’incendio, i proprietari ed i 
possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie 
saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno 
per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle 
disposizioni sopra impartite.
A V V E R T E
- che la presente ordinanza abbia efficacia sino al 31 ottobre 2026, così da produrre 
effetti nel periodo primaverile ed estivo, ossia i periodi dell’anno ove la vegetazione 
è più fitta e merita maggior attenzione;
- che gli interventi predetti dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 
15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio;
- che i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca 
reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno 
puniti:
a) per la manutenzione del verde: a norma dell’art. 29 del Codice della Strada 
con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 
Euro 173,00 ad Euro 694,00 (cfr art. 29, comma 3 C.d.S.), nonché, la sanzione del 
ripristino a proprie spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive (cfr. art. 
29, comma 4 C.d.S.);
b) per la manutenzione di immobile e aree scoperte private: a norma dell’art. 
7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
c) per incendio boschivo a norma dell’art. 10, comma 5, della legge 353 del 21 
novembre 2000;
- che, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all’ordine 
ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l’esecuzione d’ufficio dello stesso con 
l’addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, 
nonché l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 C.P. da parte delle 
Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- che l’applicazione delle predette sanzioni amministrative e l’addebito di tutte 
spese sostenute dall’Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, 
avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti 
dell’inadempiente;
- che gli Agenti del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche 
operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione 
della presente ordinanza.
D I S P O N E
inoltre che copia della presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio On-Line sul 
sito internet del Comune di Santa Maria Imbaro e divulgata su tutto il territorio 
comunale anche con altri mezzi di comunicazione e trasmessa, per quanto di 
competenza:
- all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- al Comando del Servizio di Polizia Locale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- al locale Comando Corpo Forestale dello Stato;
- al Comando della Polizia Provinciale;
- alla ASL di Chieti – Lanciano – Vasto;
- ai Comuni di: “Rocca San Giovanni”, ″Fossacesia″, ″Mozzagrogna″, ″Paglieta″ e 
″Lanciano″;
 affinché ne diano idonea pubblicità e diffusione;
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni; ovvero
- ricorso al T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, entro 60 (sessanta) giorni; ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, tutti 
decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento.

Pagina aggiornata il 07/05/2026